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Gli artigiani non possono somministrare alimenti e bevande |
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Scritto da Fipe
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Martedì 25 Novembre 2008 10:21 |
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Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5578 del 2008 ha ribadito che gli artigiani non possono somministrare alimenti e bevande. La Magistratura amministrativa ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il Comune di Gallipoli ha negato l’occupazione del suolo pubblico ad un artigiano alimentare che avrebbe voluto mettere a disposizione della clientela tavoli e sedie per la consumazione sul posto degli alimenti acquistati.
REPUBBLICA ITALIANA N. 5578/08 Reg.Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric.
Sezione Quinta Anno 2007
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5509 del 2007, proposto dalla signora Daniela Perone, rappresentata e difesa dall’avv. Pantaleo Ernesto Bacile e dall’avv. Bartolo Spallina, elettivamente domiciliata presso il secondo in Roma, Piazza Sallustio 9;
contro
il Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione prima di Lecce 8 febbraio 2007 n. 373 resa tra le parti. Visto il ricorso con i relativi allegati; Vista la memoria prodotta dell’appellante; Visti gli atti tutti della causa; Relatore alla pubblica udienza del 1° luglio 2008 il consigliere Marzio Branca, e udito l’avv. Pettinato per delega dell’avv. Bacile; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ordinanza 12 agosto 2005 n. 258 Il Comune di Gallipoli ha ordinato alla signora Daniela Perone – autorizzata alla preparazione artigianale nel proprio locale di cibi da asporto - la cessazione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e la rimozione immediata di tavoli e sedie posti all’esterno del proprio locale, in virtù di un verbale di accertamento del 20.7.2005 della P.M., dal quale si evinceva che l’esercizio non è autorizzato dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande con sistemazione all’esterno del locale di tavoli e sedie. Con il provvedimento del 7.7.2005, il Comune di Gallipoli aveva rigettato l’istanza della ricorrente del 28.6.2005 - tesa ad ottenere l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico - sul presupposto che “l’attività di preparazione di cibi da asporto non è contemplata tra quelle per le quali è prevista l’occupazione temporanea di suolo pubblico.” Con nuovo provvedimento del 9.6.2006, il Comune di Gallipoli ha rigettato anche l’ulteriore istanza della ricorrente del 6.6.2006 – tesa pur sempre ad ottenere l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico – sul medesimo presupposto che “l’attività di preparazione di cibi da asporto non è contemplata tra quelle per le quali è prevista l’occupazione temporanea di suolo pubblico.” Con altro provvedimento del 11.8.2006, il Comune di Gallipoli ha infine rigettato, per le medesime ragioni, anche l’ulteriore istanza della ricorrente del 20.7.2006. Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto dalla signora Daniela Perone per l’annullamento di tutti i menzionati provvedimenti. Il TAR ha ritenuto che la sistemazione di sedie e tavolini all’esterno del locale vale a snaturare la caratteristica propria dell’esercizio da asporto riconducendolo verso la tipologia degli esercizio di somministrazione, e che il mutamento tipologico non è di poco momento, atteso che realizza di fatto un esercizio di somministrazione compreso tra quelli di cui all’articolo 5 della legge n. 287 dl 1991, senza la prescritta autorizzazione e, soprattutto, a prescindere dalla verifica dei limiti numerici di cui all’articolo 3 della medesima legge. La sentenza reca anche la condanna alla spese in favore del Comune, del quale, peraltro, è stata giudicata inammissibile la memoria presentata fuori termine. La signora Daniela Perone ha proposto appello per la riforma della sentenza previa sospensione dell’efficacia. Il comune non si è costituito in giudizio. L’appellante ha depositato memoria. Con ordinanza n. 4193 del 2007 la Sezione ha rigettato la domanda cautelare. Alla pubblica udienza del 1° luglio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO La sentenza viene impugnata addebitandosi al Comune di Gallipoli - che ha negato l’autorizzazione all’occupazione di spazio pubblico antistante il locale nel quale l’appellante è autorizzata alla preparazione e vendita di cibi da asporto – di aver violato il regolamento comunale secondo il quale tutti possono fare domanda di occupare spazi in superficie, senza subordinare tale facoltà all’esercizio di una specifica attività. I primi giudici avrebbero errato nella valutazione della fattispecie facendo riferimento ad una situazione che non avrebbe riscontro nella realtà, posto che l’interessata si sarebbe limitata a richiedere la possibilità di collocare sedie e tavolini in prossimità dell’esercizio soltanto allo scopo di far sedere clienti in attesa di essere serviti. Si aggiunge che l’eventuale consumo degli alimenti acquistati in prossimità del locale non sarebbe sufficiente a configurare la gestione di una somministrazione di cibi e bevande, e, inoltre, che l’occupazione di spazio è stato concesso anche ad esercizi diversi dalla somministrazione di cibi, quali rivendite di verdure o gallerie di quadri. Le censure dedotte non possono trovare accoglimento. La tesi dell’appellante, infatti, non risulta convincente in quanto: a) è privo di validità sul piano logico e pratico l’assunto secondo cui i clienti in attesa di essere serviti abbiano bisogno di sedersi a tavolini all’uopo predisposti, sembrando fondata la tesi del Comune, verificata dall’accertamento compiuto dai vigili urbani, che si intende offrire al pubblico la possibilità di consumare sul posto gli alimenti acquistati; b) risulta legittima la posizione dell’Amministrazione che, in presenza di un attività sostanzialmente assimilabile alla somministrazione di cibi e bevande si attivi per imporre il rispetto della normativa che regola quella specifica attività, impedendone il surrettizio aggiramento. L’appello va dunque respinto. Merita invece di essere accolta la doglianza con riguardo alla condanna nelle spese. La sentenza infatti afferma di non poter tenere in considerazione l’attività difensiva svolta dal Comune per mancato rispetto dei prescritti termini processuali. La circostanza avrebbe giustificato una statuizione di compensazione, e pertanto, per tale profilo la sentenza va riformata. Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie in parte, come in motivazione, l’appello in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, compensa le spese del giudizio di primo grado; dispone la compensazione delle spese del presente grado di giudizio; ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° luglio 2008 con l'intervento dei magistrati: Domenico La Medica Presidente Filoreto D’Agostino Consigliere Marco Lipari Consigliere Marzio Branca Consigliere est. Giuseppe Caringella Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.to Marzio Branca F.to Domenico La Medica
IL SEGRETARIO F.to Agatina Maria Vilardo
DEPOSITATA IN SEGRETERIA 10.11.2008 (Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
P/IL DIRIGENTE
F.to Livia Patroni Griffi
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Ottimamente riuscito il Convegno sulla “Governance“ dei pubblici esercizi. |
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Scritto da Fipe
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Mercoledì 19 Novembre 2008 10:33 |
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Durante il Convegno organizzato a Milano dalla Fipe in collaborazione con la Regione Lombardia il 17 novembre u.s.
all’auditorium G.Gaber, Palazzo Pirelli a Milano,sono emersi molti spunti utili per uno sviluppo sostenibile del settore dei pubblici esercizi.
Questi i punti più rilevanti emersi durante il Convegno:
di pari passo con le evoluzioni della domanda, in Italia, come all’estero, si sta proponendo una profonda trasformazione del ruolo dei locali pubblici. Oltre ad essere luoghi generatori di ricchezza economica, sono spazi dove si costruisce ricchezza sociale. Queste imprese sono chiamate a svolgere sempre più un ruolo strategico nel tessuto connettivo della società: sono i luoghi deputati alla “vita fuori casa”, spazi dove si sviluppano e si diffondono i nuovi modelli di relazione, di consumo
- il mercato dei cosiddetti consumi “alimentari fuori casa” (oltre 60 miliardi di fatturato l’anno e 310.000 aziende di cui 250.000 pubblici esercizi e ben 110.000 altri punti di ristorazione ) è a rischio di dequalificazione e di banalizzazione
- per evitare questo “rischio degrado” bisogna far crescere a valorizzare la professionalità degli addetti, contare su regole identiche dagli operatori che fanno la stessa attività e bisogna poter meglio governare il settore, nell’interesse prima del cittadino/consumatore
- bisogna quindi perseguire un mercato basato sulla competenza e sulle capacità
Perciò:
- vanno elevate le barriere professionali all’ingresso nel mercato
- va applicata una nuova programmazione non più ancorata su criteri numerici basati su quote di mercato, ma fondata su tre capisaldi : tutela della concorrenza, servizi al consumatore e sostenibilità sociale ed “ambientale”; una recente direttiva del Consiglio di Stato ha infatti ribadito con l’Ordinanza 1641 del 28 marzo 2008 con cui i giudici hanno inteso affermare che il pubblico amministratore non può essere espropriato del diritto/dovere di dare al territorio urbano un assetto compatibile con il rispetto dei diritti fondamentali della cittadinanza e dei generali interessi pubblici
- vanno risolte le asimmetrie esistenti nella legislazione vigente sia tra le diverse regioni che, soprattutto, tra. offerta di pubblico esercizio e offerta di somministrazione parallela ( agriturismi, circoli privati, somministrazione non assistita).
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 19 Novembre 2008 11:02 |
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BUONI PASTO, ALCUNE CONSIDERAZIONI |
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Scritto da Fipe
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Mercoledì 12 Novembre 2008 15:50 |
Considerazioni sulla situazione dei Buoni Pasto (vantaggi = + ; svantaggi = - )
Gli anelli della filiera: - I datori di lavoro (Pubbliche Amministrazioni e Privati); - Le Società che emettono i Buoni; - I Pubblici Esercizi; - i lavoratori dipendenti.
I datori di lavoro: +: defiscalizzazione; +: somma di partite di risparmio su costi che una mensa aziendale potrebbe comportare; +: sconti dalle Società emettitrici (causate dalla loro concorrenzialità).
Le Società emettitrici: +: commissioni dai P.E., a guadagno oltre al recupero sconti pratica- ti, dal 7 al 10% (contro quelli delle Credit Cards, max del 2,5%); +: incasso, dalla vendita Buoni, notevolmente anticipata rispetto a ai tempi di rimborso ai P.E. ,45/150gg., contro 48h. delle C.Cards; +: costrizione della rete dei P.E., anche vittima di vessazioni, alla adesione alla convenzione pena la rinuncia del 40% e più di vendite; +: accumulo esorbitante di credito d’imposta dovuto al modo di fatturazione, attiva e passiva, del sistema; -: sconti a clienti, datori di lavoro, determinati dalla concorrenzialità.
I Pubblici Esercizi ( e le attività commerciali coinvolte): +: più vendite rispetto ad un’indennità di mensa in busta paga, salvo uso improprio, come effettivamente si verifica in pratica; -: incasso decurtato dalle commissioni, esagerate!, sui Buoni; -: oneri finanziari aggiuntivi: pressati da scadenze di pagamento, fornitori, utenze, imposte, ecc. indotti allo scoperto di banca o/e all’anticipo accredito su fatture emesse sui Buoni Pasto; -: inaudita progressione dell’aumento percentuale della percentuale 900%!!!, in 15 anni (vedasi all. Tabella), delle commissioni; -: assoluta mancanza di forme di garanzia sul buon fine, rimborso; -: anomali addebiti, incontestabili, con trattenute dirette sui rimborsi; - perdita, con addebito e trattenuta diretta, senza restituzione del titolo, eventualmente con rintracciabilità dell’utente a sostituzione, di Buoni scaduti (eppure non sono latticini).
I lavoratori dipendenti: +: godono, contrattualmente, dell’indennità a mezzo del Buono Il cui valore è determinato da trattative sindacali o da decisioni del datore di lavoro;
-: possono essere oggetto di discriminazione rispetto ad un consumatore che paga in contanti perché: chi paga in contanti le consumazioni porta al commerciante a) immediata disponibilità del denaro corrispondente, b) totale pagamento come da listino prezzi, senza l’erosione causata dalle commissioni che gravano sul Buono; -: possono essere discriminati quantitativamente nella somministra- zione; -: possono essere discriminati qualitativamente nella somministra- zione; -: si può quindi riepilogare che potenzialmente un Buono Pasto dall’eccessivo peso per gli operatori commerciali comporta il pericolo di ordine inflattivo, ritocco dei listini prezzi, e di ordine che chiama in causa la salute, per quantità e qualità dei cibi somministrati sino anche alle condizioni igieniche e la qualità del servizio. E, inoltre, siamo una nazione che deve essere accorta a qualsiasi aspetto che possa avere punti di contatto coll’attività turistica dove il P.E. né è figura non marginale.
Tutte negatività che hanno possibilità di manifestarsi all’imposizione economica determinata da un mercato, quello dei Buoni Pasto, dalla assoluta necessità di essere moralizzato e normalizzato.
Tabella all./: VARIAZIONI PERCENTUALI IN 15 ANNI: CATEGORIE ANNO 1992 ANNO 2007 VARIAZ. % Transaz. Immobiliari 3% 4% +33,33% Aggi sui Tabacchi 10% 10% 0% Emettitrici Buoni 1% 9% +900%!!!
La percentuale su di un valore "variabile" (oscillazione prezzi, costi, ecc.) è di per sé un'ancora a tutela sia dell'attore attivo che di quello passivo in un qualunque rapporto economico.
Fosse equo l'incremento percentuale delle commissioni sui buoni pasto, oggi il panorama sarebbe così: - le transazioni immobiliari avrebbero una mediazione del 27% sul valore dell'immobile! - l'aggio sui tabacchi sarebbe il 90% del prezzo di vendita! Beni che, sia di immobile che di consumo, hanno già avuto un incremento di valore causato dall'inflazione nei quindici anni.
Genova, 19 Ottobre 2008
Note di Giorgio BOLESAN Presidente A.I.P.E.
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