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Tavola rotonda PDF Stampa E-mail
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Mercoledì 20 Aprile 2011 01:44

Tavola rotonda 14/04/2011 - Contrattazione di 2° livello nei pubblici esercizi: Analisi e proposte per lo sviluppo. 

 

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Aprile 2011 10:35
 
Fipe Rosa PDF Stampa E-mail
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Martedì 09 Novembre 2010 11:56


 
 

PROGETTO FIPE ROSA

Progetto di azioni positive,  ai sensi dell’art. 2 della legge 10 aprile 1991 n. 125,  presentato da un’ATS tra FIPE – Fuoricasa srl e Laboratorio delle idee
 

OBIETTIVI

Il progetto F.I.P.E. Rosa nasce per consolidare le imprese femminili dei pubblici esercizi, riducendo la disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro e per  favorire la conciliazione tra ambito lavorativo e vita familiare, in un processo di rafforzamento del ruolo di “imprenditrice”.
 

DESTINATARI E DURATA

Il progetto ha una durata di 18 mesi e coinvolge 20 imprenditrici del settore del  Pubblico Esercizio, distribuite sul territorio nazionale ed attive da oltre due anni, motivate ad un percorso di consolidamento della loro impresa,  attraverso azioni di accompagnamento e di mentoring oltre ad un piano di formazione altamente professionalizzante
 

PRINCIPALI FASI DI ATTUAZIONE

1. Analisi organizzativa e bilancio delle competenze: per ciascuna impresa studio di fattibilità di nuovi prodotti e servizi; scheda di mission aziendale e schema aperto di opportunità di cambiamento e consolidamento. Rilevazione delle competenze sia trasversali che relative alla gestione d’impresa.
2. Costituzione comunità di pratica: in un work shop di due giornate si è costituito il gruppo di lavoro - sono state realizzate azioni di socializzazione tra i destinatari, è stato presentato il progetto -  si sono approfonditi temi come:
- la comunicazione efficace per migliorare la comunicazione interna alle proprie attività;
- motivare i propri collaboratori ad una maggiore responsabilità e proattività nei confronti delle relative mansioni.
3. Realizzazione del Mentoring e Learning System (Melius): ambiente virtuale che ha gestito: la comunità di pratica; la formazione a distanza; l’assistenza al training on the job; la progettazione del piano di consolidamento dell’impresa; azioni di mentoring personalizzato. L’ambiente virtuale ha permesso alle allieve di partecipare alle attività formative in un’ottica di doppia spendibilità: di formazione continua senza trascurare o assentarsi dal proprio posto di lavoro. Inoltre ha permesso di mantenere vivo il contatto ed il confronto tra le allieve, consolidando una rete importante di conoscenze e collaborazioni.
4. Percorso di alta formazione: sono state realizzate: 24 ore di Fad; 40 ore di project work;  160 ore in totale di consulenza personalizzata realizzata anche attraverso la piattaforma di cui al punto 3.
5. disseminazione: si è implementato uno spazio internet e realizzato un convegno conclusivo del progetto.
 

RISULTATI ATTESI

a) empowerment (potenziamento) delle 20 imprenditrici dei Pubblici Esercizi, rendendole abili protagoniste nell’attuale panorama del mercato dei P.E. e  consolidamento delle 20 imprese riposizionandole nel mercato con nuovi prodotti e servizi;
b) creazione di una rete di imprese che realizzando una vera e propria Web community capace di azioni di mutua assistenza, può costituire anche dopo la conclusione del progetto uno stimolo ed un aiuto costante alla crescita continua dell’impresa e dell’imprenditrice;
c) produzione di metodologie, contenuti e modelli sperimentati nel progetto e riutilizzabili  nel tempo sia dalle partecipanti sia in generale da tutte le imprese femminili.
 

DISSEMINAZIONE E MAINSTREAMING
Per la diffusione e disseminazione dei risultati  è stata utilizzata  la piattaforma MELIUS del progetto attraverso la quale si potrà realizzare ed attuare la Web Community, come spazio di condivisione di esperienze, vissuti e di saperi consolidati.
 

EFFETTI MOLTIPLICATORI DEL PROGETTO
la Web community realizzata dal progetto. Sarà costantemente implementata da donne imprenditrici grazie alla capillare presenza sul territorio nazionale di F.I.P.E., anche per favorire la replicabilità  del progetto.
Un elemento innovativo è il ”monitoraggio del cambiamento” modello che, diffuso attraverso la rete F.I.P.E., potrà orientare molte imprenditrici ad un nuovo sistema di controllo, monitoraggio e valutazione delle proprie strategie di cambiamento, creando così implicitamente un diffuso consolidamento delle imprese femminili.
 

STUDI DI FATTIBILITA’ PREDISPOSTI
Le partecipanti hanno sviluppato studi di fattibilità diversi ed innovativi tra loro: alcuni mirano a incrementare e rendere maggiormente fruttuosi alcuni filoni della propria attività come ad esempio il catering, o la produzione di servizi e prodotti esclusivi per persone con problemi di intolleranze ed allergie.
Altri studi si sono posti l’obiettivo di ingrandire la propria attività con l’apertura e l’allestimento di nuovi locali nella stessa città o in altre località, oppure di conciliare maggiormente l’attività lavorativa con gli impegni personali della vita privata, in primis la famiglia. Altri studi di fattibilità si sono indirizzati a sviluppare un lavoro di gruppo che possa migliorare la qualità dei servizi offerti attraverso una maggiore e migliore comunicazione tra collaboratori e titolari e soprattutto una maggiore definizione di compiti e ruoli che renda consapevoli delle proprie responsabilità. Una parte di studi di fattibilità si sono orientati nell’analizzare la propria cultura d’impresa lavorando sul delicato passaggio generazionale e cercando di apportare innovazioni in armonia con l’attività. Altri studi di fattibilità si sono posti l’obiettivo di lavorare sulle relazioni interne modificando ruoli ed organizzazione del lavoro.

Per scaricare i materiali cliccare nei link seguenti:
1- Pubblici Esercizi e nuove tendenze
2 - Ruolo imprenditrice
3 - Gestione risorse umane
4 - Teorie e tecniche PW
Ultimo aggiornamento Martedì 09 Novembre 2010 12:45
 
Gli artigiani non possono somministrare alimenti e bevande PDF Stampa E-mail
Scritto da Fipe   
Martedì 25 Novembre 2008 10:21

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 5578 del 2008 ha ribadito che gli artigiani non possono somministrare alimenti e bevande. La Magistratura amministrativa ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il Comune di Gallipoli  ha negato l’occupazione del suolo pubblico ad un artigiano alimentare che avrebbe voluto mettere a disposizione della clientela tavoli e sedie per la consumazione sul posto degli alimenti acquistati.

REPUBBLICA ITALIANA N. 5578/08 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE N. 5509 Reg.Ric.

Sezione Quinta Anno 2007

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5509 del 2007, proposto dalla signora Daniela Perone, rappresentata e difesa dall’avv. Pantaleo Ernesto Bacile e dall’avv. Bartolo Spallina, elettivamente domiciliata presso  il secondo in Roma, Piazza Sallustio 9;

contro

il Comune di Gallipoli, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione prima di Lecce 8 febbraio 2007 n. 373 resa tra le parti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la memoria prodotta dell’appellante;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 1° luglio 2008 il consigliere Marzio Branca,  e udito l’avv. Pettinato per delega dell’avv. Bacile;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Con ordinanza 12 agosto 2005 n. 258 Il Comune di Gallipoli ha ordinato alla signora Daniela Perone – autorizzata alla preparazione artigianale nel proprio locale di cibi da asporto - la cessazione immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e la rimozione immediata di tavoli e sedie posti all’esterno del proprio locale, in virtù di un verbale di accertamento del 20.7.2005 della P.M., dal quale si evinceva che l’esercizio non è autorizzato dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande con sistemazione all’esterno del locale di tavoli e sedie.
Con il provvedimento del 7.7.2005, il Comune di Gallipoli aveva rigettato l’istanza della ricorrente del 28.6.2005 - tesa ad ottenere l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico - sul presupposto che “l’attività di preparazione di cibi da asporto non è contemplata tra quelle per le quali è prevista l’occupazione temporanea di suolo pubblico.”
Con nuovo provvedimento del 9.6.2006, il Comune di Gallipoli ha rigettato anche l’ulteriore istanza della ricorrente del 6.6.2006 – tesa pur sempre ad ottenere l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico – sul medesimo presupposto che “l’attività di preparazione di cibi da asporto non è contemplata tra quelle per le quali è prevista l’occupazione temporanea di suolo pubblico.”
Con altro provvedimento del 11.8.2006, il Comune di Gallipoli ha infine rigettato, per le medesime ragioni, anche l’ulteriore istanza della ricorrente del 20.7.2006.
Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il  ricorso proposto dalla signora Daniela Perone per l’annullamento di tutti i menzionati provvedimenti.
Il TAR ha ritenuto che la sistemazione di sedie e tavolini all’esterno del locale vale a snaturare la caratteristica propria dell’esercizio da asporto riconducendolo verso la tipologia degli esercizio di somministrazione, e che il mutamento tipologico non è di poco momento, atteso che realizza di fatto un esercizio di somministrazione compreso tra quelli di cui all’articolo 5 della legge n. 287 dl 1991, senza la prescritta autorizzazione e, soprattutto, a prescindere dalla verifica dei limiti numerici di cui all’articolo 3 della medesima legge.
La sentenza reca anche la condanna alla spese in favore del Comune, del quale, peraltro, è stata giudicata inammissibile la memoria presentata fuori termine.
La signora Daniela Perone ha proposto appello per la riforma della sentenza previa sospensione dell’efficacia.
Il comune non si è costituito in giudizio.
L’appellante ha depositato memoria.
Con ordinanza n. 4193 del 2007 la Sezione ha rigettato la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 1° luglio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
La sentenza viene impugnata addebitandosi al Comune di Gallipoli - che ha negato l’autorizzazione all’occupazione di spazio pubblico antistante il locale nel quale l’appellante è autorizzata alla preparazione e vendita di cibi da asporto – di aver violato il regolamento comunale secondo il quale tutti possono fare domanda di occupare spazi in superficie, senza subordinare tale facoltà all’esercizio di una specifica attività.
I primi giudici avrebbero errato nella valutazione della fattispecie facendo riferimento ad una situazione che non avrebbe riscontro nella realtà, posto che l’interessata si sarebbe limitata a richiedere la possibilità di collocare sedie e tavolini in prossimità dell’esercizio soltanto allo scopo di far sedere  clienti in attesa di essere serviti.
Si aggiunge che l’eventuale consumo degli alimenti acquistati in prossimità del locale non sarebbe sufficiente a configurare la gestione di una somministrazione di cibi e bevande, e, inoltre, che l’occupazione di spazio è stato concesso anche ad esercizi diversi dalla somministrazione di cibi, quali rivendite di verdure o gallerie di quadri.
Le censure dedotte non possono trovare accoglimento.
La tesi dell’appellante, infatti, non risulta convincente in quanto: a) è privo di validità sul piano logico e pratico l’assunto secondo cui i clienti in attesa di essere serviti abbiano bisogno di sedersi a tavolini all’uopo predisposti, sembrando fondata la tesi del Comune, verificata dall’accertamento compiuto dai vigili urbani, che si intende offrire al pubblico la possibilità di consumare sul posto gli alimenti acquistati;
b) risulta legittima la posizione dell’Amministrazione che, in presenza di un attività sostanzialmente assimilabile alla somministrazione di cibi e bevande si attivi per imporre il rispetto della normativa che regola quella specifica attività, impedendone il surrettizio aggiramento.
L’appello va dunque respinto.
Merita invece di essere accolta la doglianza con riguardo alla condanna nelle spese.
La sentenza infatti afferma di non poter tenere in considerazione l’attività difensiva svolta dal Comune per mancato rispetto dei prescritti termini processuali. La circostanza avrebbe giustificato una statuizione di compensazione, e pertanto, per tale profilo la sentenza va riformata.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    accoglie in parte, come in motivazione, l’appello in epigrafe, e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata,  compensa le spese del giudizio di primo grado;
dispone la compensazione delle spese del presente grado di giudizio;
ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 1° luglio 2008 con l'intervento dei magistrati:
Domenico La Medica                                  Presidente
Filoreto D’Agostino                                    Consigliere
Marco Lipari                                               Consigliere
Marzio Branca                                             Consigliere est.
Giuseppe Caringella                                     Consigliere

L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
F.to Marzio Branca  F.to Domenico La Medica
 
 

IL SEGRETARIO
F.to Agatina Maria Vilardo
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
10.11.2008
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
 
 

P/IL DIRIGENTE

F.to Livia Patroni Griffi

 
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